Componenti unità di ricerca
Titolo specifico del
Progetto svolto dall'Unità di Ricerca
Le forme di riparazione di eventi
storici: responsabilità civile e sistemi indennitari
English version
Abstract del Progetto
svolto dall'Unità di Ricerca
In maniera crescente ci si rivolge al
diritto per riparare le conseguenze di eventi storici avversi. Una riflessione
sul tema comporta che ci si ponga, in primo luogo, le seguenti domande:
1. CHI HA DIRITTO? Stabilire
chi abbia diritto ad essere risarcito/indennizzato costituisce operazione assai
complessa, sia che si scelga una strada individuale, sia che si scelga quella
comunitaria: è difficile, se non impossibile, ricostruire vicende personali; lo
è altrettanto comprendere quale sia l'ente esponenziale legittimato ad agire
per una comunità, che spesso non esiste più.
2. CHI E' TENUTO? Se è lo
Stato che si addossa - senza soluzione di continuità - le colpe del passato, il
problema è prevalentemente legislativo. Se si tratta di altri soggetti si passa
inevitabilmente attraverso procedimenti giudiziari.
3. PER QUALI FATTISPECIE?
Costruire le fattispecie dalle quali far sorgere l'obbligo
risarcitorio/indennitario - discriminazioni, persecuzioni, violenze
indiscriminate, genocidio - richiede una attenta considerazione del principio
di retroattività. Sia nella sua accezione classica ( e dunque la difficoltà di
applicare nuove norme ad eventi del passato che ancora ci turbano), sia perchè
si guarda agli eventi del passato, che tuttavia potrebbero presentarsi in
futuro in tutt'altra forma. Se si sceglie come angolo visuale quello della
"memoria" ciò è inevitabile, giacchè essa può riguardare solo eventi
del passato.
4. PER QUALI DANNI ? La vita
e l'integrità fisica sono al vertice dei beni protetti. Ma nelle fattispecie
che si vogliono contemplare ciò che colpisce e ferisce è il modo con cui esse
sono state lese. In nessun modo lo sterminio degli abitanti di un paese è
equiparabile alla semplice sommatoria dei singoli omicidi. Vi sono poi i danni
alla psiche, che definire incalcolabili serve solo ad evidenziare la
complessità della valutazione.
5. QUALI FORME DI RIPARAZIONE?
La dimensione degli eventi e delle ferite fa intendere che l'equivalente
monetario non può essere l'unico parametro. Vi possono essere strumenti ben più
efficaci rivolti nei confronti sia di singoli che di comunità: il pubblico
riconoscimento della ingiustizia e della violeza perpetrata. L'adozione di
misure legislative volte ad impedire che ciò che è avvenuto si ripeta. La
concessione di statuti giuridici protettivi. L'attribuzione di beni e strutture
essenziali (terre, scuole, media).
6. QUALI PROCEDURE? Il
panorama mondiale ormai offre una panoplia di procedure in risposta ai mass
disasters: dalle azioni individuali, alle class actions, alle procedure
amministrative. Ciascuna presenta vantaggi e svantaggi, anche in relazione al
rimedio offerto.
La ricerca dell'unità
operativa di Roma Tre intende muoversi sul delicato ed incerto terreno che vede
lo storico istituto della responsabilità civile in concorrenza con altri
sistemi (assicurazione, riparazione pubblica) e fortemente legato a fattori di carattere
organizzativo quale quello giudiziario, obiettivamente inadeguato - in
qualsiasi giurisdizione - a fronteggiare questo tipo di questioni. Lo studio
dei confini della responsabilità civile non vuole avere una valenza solo
esterna, ma intende verificare con riferimento a fenomeni di assai minor
impatto "storico" ( si pensi ai danni ambientali) la tenuta di
concetti quali imputazione, causalità, conseguenze risarcibili. Se infatti è
vero che il millenario principio del neminem laedere è il calco - volontario o
incoscio - delle diverse forme di riparazione, al tempo stesso occorre tenere
conto di quanto tali istituti diversi dalla responsabilità aquiliana
rifluiscano modificando alcuni aspetti della r.c.
Nella dimensione
interdisciplinare della ricerca, l'Unità Operativa di Roma Tre intende
acquisire dalle altre U.O. gli elementi fattuali e metodologici per la
individuazione degli eventi meritevoli di essere presi in considerazione, al
fine di verificare con riferimento ad essi la concreta prospettabilità di
procedure di risarcimento/riparazione.
L'esperienza storica e
comparata è particolarmente importante, perchè serve a sottoporre al vaglio
della effettività le soluzioni divisate. Sotto questo profilo va sottolineata
l'importanza della questione che i francesi definiscono di
"mentalité".
La metodologia della U.O. di
Roma Tre sarà marcatamente e necessariamente comparatistica. Non solo perchè
gli eventi di cui si tratta non hanno confini, ma perchè la riflessione
giuridica su di essi si sta sviluppando - e solo di recente - in tanti
ordinamenti diversi, direttamente o indirettamente colpiti. E se dunque terrà
conto dei classici "formanti" legislativo, giurisprudenziale e
dottrinale, dovrà anche introdurre nel quadro di esame l'apporto di soggetti
diversi dal giurista, e solitamente distanti,per disegnare l'oggetto
dell'indagine. Da questo punto di vista l'ormai venerabile aforisma che
"comparison involves history" si colora di nuovi e diversi contenuti
e potrebbe declinarsi nel senso che "comparison involves historians".
Stato dell'arte
Come si può vedere dalla bibliografia,
solo di recente il tema sta attirando l'attenzione dello studioso del diritto
della responsabilità civile. Il punto di partenza necessario è rappresentanto
dal convegno organizzato dalla Cour de Cassation francese nel febbraio 2007 dal
titolo " Est-ce-que l'on peut réparer l'histoire?". Da quel momento
sull'intreccio fra storia, storiografia e responsabilità il dibattito si è
sviluppatio, ma con risultati ancora molto controversi.
Si deve peraltro sottolineare
come il presente progetto di ricerca si differenzia, anche per impostazione, da
quelli sulla "protezione della memoria", ponendosi in qualche modo a
monte ed interrogandosi sul come e sul perchè sia possibile giuridificare la memoria
e quali siano le conseguenze, anche negative, che ne derivano.
Descrizione del programma e dei
compiti dell'Unità di Ricerca
In maniera crescente ci si rivolge al
diritto per riparare le conseguenze di eventi storici avversi. Ma mentre il
consolidato filone normativo dei "danni di guerra" riguarda la
collettività in generale, ciò che emerge di recente è la riparazione nei
confronti di singoli ovvero di singole comunità che sono vittime non generiche,
ma in qualche modo individuate a priori. Una riflessione sul tema comporta che
ci si ponga, in primo luogo, le seguenti domande:
1. CHI HA DIRITTO? Stabilire
chi abbia diritto ad essere risarcito/indennizzato costituisce operazione assai
complessa, sia che si scelga una strada individuale, sia che si scelga quella
comunitaria: è difficile, se non impossibile, ricostruire vicende personali; lo
è altrettanto comprendere quale sia l'ente esponenziale legittimato ad agire
per una comunità, che spesso non esiste più.
2. CHI E' TENUTO? Se è lo
Stato che si addossa - senza soluzione di continuità - le colpe del passato, il
problema è prevalentemente legislativo. Se si tratta di altri soggetti si passa
inevitabilmente attraverso procedimenti giudiziari.
3. PER QUALI FATTISPECIE?
Costruire le fattispecie dalle quali far sorgere l'obbligo
risarcitorio/indennitario - discriminazioni, persecuzioni, violenze
indiscriminate, genocidio - richiede una attenta considerazione del principio
di retroattività. Sia nella sua accezione classica ( e dunque la difficoltà di
applicare nuove norme ad eventi del passato che ancora ci turbano), sia perchè
si guarda agli eventi del passato, che tuttavia potrebbero presentarsi in
futuro in tutt'altra forma. Se si sceglie come angolo visuale quello della
"memoria" ciò è inevitabile, giacchè essa può riguardare solo eventi
del passato.
4. PER QUALI DANNI ? La vita
e l'integrità fisica sono al vertice dei beni protetti. Ma nelle fattispecie
che si vogliono contemplare ciò che colpisce e ferisce è il modo con cui esse
sono state lese. In nessun modo lo sterminio degli abitanti di un paese è
equiparabile alla semplice sommatoria dei singoli omicidi. Vi sono poi i danni
alla psiche, che definire incalcolabili serve solo ad evidenziare la
complessità della valutazione.
5. QUALI FORME DI RIPARAZIONE?
La dimensione degli eventi e delle ferite fa intendere che l'equivalente
monetario non può essere l'unico parametro. Vi possono essere strumenti ben più
efficaci rivolti nei confronti sia di singoli che di comunità: il pubblico
riconoscimento della ingiustizia e della violeza perpetrata. L'adozione di
misure legislative volte ad impedire che ciò che è avvenuto si ripeta. La
concessione di statuti giuridici protettivi. L'attribuzione di beni e strutture
essenziali (terre, scuole, media).
6. QUALI PROCEDURE? Il
panorama mondiale ormai offre una panoplia di procedure in risposta ai mass
disasters: dalle azioni individuali, alle class actions, alle procedure
amministrative. Ciascuna presenta vantaggi e svantaggi, anche in relazione al
rimedio offerto.
* * *
La ricerca dell'unità
operativa presso l'Università di Roma Tre intende muoversi sul delicato ed
incerto terreno che vede lo storico istituto della responsabilità civile in
concorrenza con altri sistemi (assicurazione, riparazione pubblica) e fortemente
legato a fattori di carattere organizzativo quale quello giudiziario,
obiettivamente inadeguato - in qualsiasi giurisdizione - a fronteggiare questo
tipo di questioni. Emblematica - e tristemente recente - è la vicenda degli
attentati dell'11 settembre 2001, rispetto ai quali la risposta degli Stati
Uniti d'America, pur patria dei mass torts, è stata quella di una legislazione
indennitaria ad hoc. Da questo punto di vista - ed in comparazione - le simili
scelte europee (in particolare in Italia ed in Germania) in occasione di ondate
di terrorismo politico possono essere prese in attento esame.
Lo studio dei confini della
responsabilità civile non vuole avere una valenza solo esterna, ma intende
verificare con riferimento a fenomeni di assai minor impatto "storico"
( si pensi ai danni ambientali) la tenuta di concetti quali imputazione,
causalità, conseguenze risarcibili. Se infatti è vero che il millenario
principio del neminem laedere è il calco - volontario o incoscio - delle
diverse forme di riparazione, al tempo stesso occorre tenere conto di quanto
tali istituti diversi dalla responsabilità aquiliana rifluiscano modificando
alcuni aspetti della r.c.
* * *
Nella dimensione
interdisciplinare della ricerca, l'Unità Operativa di Roma Tre intende
acquisire dalle altre U.O. (in particolare quelle di Napoli e Lecce) gli
elementi fattuali e metodologici per la individuazione degli eventi meritevoli
di essere presi in considerazione, al fine di verificare con riferimento ad
essi la concreta prospettabilità di procedure di risarcimento/riparazione.
L'esperienza storica e
comparata è particolarmente importante, perchè serve a sottoporre al vaglio
della effettività le soluzioni divisate. Sotto questo profilo va sottolineata
l'importanza della questione che i francesi definiscono di
"mentalité". Il successo o l'insuccesso dipende in larga misura da
una condivisa percezione meta-giuridica della ingiustizia perpetrata
(sintomatico al riguardo, il fallimento delle azioni civili promosse da
appartenenti della comunità israelitica italiana, dopo la guerra, per ottenere
la revocazione degli atti di cessione di beni ed aziende prima e dopo l'entrata
in vigore delle leggi razziali del 1938).
* * *
La metodologia della U.O. di
Roma Tre sarà marcatamente e necessariamente comparatistica. Non solo perchè
gli eventi di cui si tratta non hanno confini, ma perchè la riflessione
giuridica su di essi si sta sviluppando - e solo di recente - in tanti
ordinamenti diversi, direttamente o indirettamente colpiti.
E se dunque terrà conto dei
classici "formanti" legislativo, giurisprudenziale e dottrinale,
dovrà anche introdurre nel quadro di esame l'apporto di soggetti diversi dal
giurista, e solitamente distanti,per disegnare l'oggetto dell'indagine. Da
questo punto di vista l'ormai venerabile aforisma che "comparison involves
history" si colora di nuovi e diversi contenuti e potrebbe declinarsi nel
senso che "comparison involves historians".
* * *
Nella prima fase della
ricerca si intende:
a) realizzare una
bibliografia ragionata sui diversi aspetti del problema
b) individuare le diverse
ipotesi e le soluzioni adottate o divisate
c) raccogliere la principali
leggi e le decisioni giudiziarie di maggior rilievo.
Al termine della prima fase
si intendono confrontare i risultati conseguiti con quelli delle altre U.O.
Nella seconda fase della
ricerca si intende:
a) verificare se e in che
misura si può parlare di un processo di giuridificazione della memoria
b) quale ruolo abbiano in
tale processo gli istituti risarcitori/indennitari
c) le politiche del diritto
sottese ad interventi in questo campo.
Anche i risultati di questa
fase dovranno essere confrontati con quelli delle altre U.O. prima della
stesura del rapporto finale.