statuto

S T A T U T O

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Art. 1 Il 31 ottobre 1975 viene costituito il GRUPPO AMICI della MONTAGNA ( G.A.M.) con Sede Sociale in Sanguinetto (VR).

Art. 2 Le finalità di questa associazione sono:

- frequentare la montagna per soddisfare esigenze turistiche e sportive;

- conoscere la montagna sotto i vari profili: ecologico, geologico, geografico, meteorologico, storico, tecnico, al fine di poterne gustare gli aspetti positivi nel modo più completo possibile e contemporaneamente rendere minimi i pericoli ed i rischi;

- svolgere attività di gruppo in una palestra ideale quale solo la montagna riesce ad essere;

- ritrovare il gusto delle cose semplici e genuine, dei rapporti umani più schietti e leali;

- non perseguire fini di lucro.

Art. 3 Sono considerati “Amici della Montagna” tutti coloro che accettano il presente statuto e lo rispettano lealmente.

L'adesione dei soci è libera come libero ne è il recesso.

Art. 4 Sono organi del gruppo:

- l'Assemblea

- il Capogruppo

- il Segretario

- il Comitato Direttivo.

Art. 5 L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al gruppo; si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il mese di dicembre per la relazione sull'andamento dell'attività associativa e per il rinnovo delle cariche sociali, quando previsto. Viene convocata straordinariamente dal Capogruppo oppure da almeno 1/3 degli associati. In tutti i casi devono essere indicati gli argomenti da discutere. E' valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti, in seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea eleggerà i componenti del Comitato Direttivo (11) i cui membri, nel corso della loro prima riunione, eleggeranno il Capogruppo e il Segretario.

Art. 6 Il Capogruppo rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti, presiede l'Assemblea, amministra i fondi comuni, coordina tutte le attività del Gruppo. Dura in carica per un biennio e potrà essere rieletto.

Art. 7 Il Segretario tiene in consegna il materiale, provvede al disbrigo della corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco degli aderenti, tiene la cassa, registra entrate ed uscite, provvede alle comunicazioni, ai pagamenti e alle riscossioni. Dura in carica per un biennio e potrà essere rieletto.

Art. 8 Il Comitato Direttivo al riunisce, di norma, una volta al mese, discute ed elabora il programma escursionistico e tutte quelle iniziative atte a realizzare i desideri dei soci e le finalità del Gruppo. Dura in carica per un biennio e i membri potranno essere rieletti.

Art. 9 Il Gruppo può amministrare beni ricevuti in dotazione e/o in uso dagli associati e/o da terzi.

Art. 10 Le entrate sono costituite da:

- quote individuali

- atti di liberalità

- proventi di iniziative accessorie.

Art. 11 La quota di iscrizione, da versare nelle mani del Segretario, di norma, entro il mese di marzo di ogni anno, viene determinata ed aggiornata in occasione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 12 La quota di partecipazione ad ogni escursione viene versata nelle mani del Segretario entro i termini fissati di volta in volta. Un adeguato rimborso spese viene riconosciuto a chi mette a disposizione la propria auto.

Art. 13 Alle escursioni del Gruppo possono partecipare, di norma, solo gli associati. Vanno studiate e preparate in modo da presentare ai partecipanti le maggiori informazioni possibili.

Art. 14 Il Capo-escursione, scelto dal Comitato Direttivo di volta in volta, può non accettare la partecipazione di chi si presenti in cattive condizioni psico-fisiche o male attrezzato; può allontanare dalla comitiva chi, con il proprio comportamento, sia causa di problemi per l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti; guida gli stessi e prende tutte le decisioni atte a garantire il buon esito dell'escursione.

Art. 15 L'Assemblea, a maggioranza semplice, può decidere l'espulsione di un componente del Gruppo a causa di comportamento non conforme alle regole e allo spirito dell'Associazione.

Art. 16 In caso di scioglimento del Gruppo, deliberato in Assemblea da almeno 2/3 dei presenti, il materiale sarà ceduto all'asta con precedenza agli iscritti. La somma raccolta sarà data in beneficenza.

Art. 17 Il presente Statuto, approvato in Assemblea il 21/11/1987, sostituisce i precedenti del 21/11/1975 e del 18/11/1978.

Per la sua revisione sarà necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti.